CIRCOLARE N°22/2020 – DL 157/2020 (DECRETO “RISTORI QUATER”) –VERSAMENTI SOSPESI ANCHE PER IL MESE DI DICEMBRE, INCLUSO L’ACCONTO IVA.
Il decreto legge “Ristori-quater” (DL 157/2020), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020, oltre al rinvio della seconda o unica rata d’acconto delle imposte dirette e dell’IRAP, prevede anche il rinvio di alcuni versamenti fiscali e previdenziali in scadenza nel mese di dicembre 2020, per i soggetti colpiti dalle misure restrittive adottare nello scorso mese di novembre.
Ai sensi dell’art. 2 del DL 157/2020, potranno infatti beneficiare della sospensione dei versamenti i soggetti, esercenti attività di impresa, arte o professione:
- ovunque localizzati, se hanno conseguito nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 30 novembre 2020 ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e se, nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019.
- ovunque localizzati, e indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi nel 2019, se esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell’art 1 del DPCM del 3 novembre 2020;
- che esercitano le attività di servizi di ristorazione e hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”, come individuate alla data del 26 novembre 2020 dalle apposite ordinanze del Ministro della Salute.
- che operano nei settori economici individuati dall’allegato 2 del DL 157/2020, ovvero che esercitano l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, se hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. zone rosse, come individuate alla data del 26 novembre.
- che hanno intrapreso l’attività di impresa arte e professione in data successiva al 30 novembre 2019, senza ulteriori condizioni.
Si precisa che, alla suddetta data del 26 novembre 2020, erano individuate come “zone arancioni” le Regioni: Puglia, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria e Sicilia. Erano individuate come “zone rosse” le Regioni Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte, Calabria, Campania, Toscana, Abruzzo e la Provincia autonoma di Bolzano.
Nel rispetto dei requisiti di cui sopra, saranno dunque rinviati, per effetto del DL “Ristori-quater”:
- i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali IRPEF, nonché i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi INAIL), in scadenza il 16 dicembre 2020;
- i versamenti periodici dell’IVA, per i contribuenti mensili, riferita al mese di novembre 2020, in scadenza il 16 dicembre 2020;
- l’acconto IVA in scadenza il 28 dicembre 2020.
I citati versamenti, oggetto di sospensione, potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:
- in un’unica soluzione, entro il 16 marzo 2021;
- mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, effettuando il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Alcune specifiche considerazioni possono essere formulate in merito alla sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020, prevista per i soggetti che devono verificare la contrazione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019, fermo restando il limite dei ricavi (non superiore a 50 milioni) del 2019. Secondo quanto indicato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate (n.9/2020):
- il calo del fatturato e dei corrispettivi va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nel mese di novembre 2020 e novembre 2019 e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di dicembre 2020 (rispetto a dicembre 2019), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in novembre non rilevanti ai fini IVA.
- la data da prendere in considerazione per il raffronto in esame è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è data dai DDT o equipollenti richiamati in fattura.
- nei casi in cui non vi sia obbligo di emissione della fattura o di certificazione dei corrispettivi, si può fare riferimento al concetto di ricavi o compensi.