1 PREMESSA
Con l’art. 4 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. “Sostegni”), conv. L. 21.5.2021 n. 69, è stato previsto l’annullamento automatico dei ruoli affidati gli Agenti della Riscossione nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2010, di importo residuo al 23.3.2021 fino a 5.000,00 euro.
L’annullamento è riservato ai contribuenti (persone fisiche e soggetti diversi) che, nel periodo d’imposta 2019, hanno conseguito un reddito imponibile sino a 30.000,00 euro.
Per il perfezionamento dell’annullamento:
– non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario;
– l’Agente della Riscossione, dopo uno scambio di informazioni con l’Agenzia delle Entrate, lo dispone entro il 31.10.2021.
Considerato che la norma si riferisce specificamente agli “Agenti della Riscossione”, si ritiene che riguardi solo i debiti in carico all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) e a Riscossione Sicilia SPA (considerato Agente della Riscossione dall’art. 3 del DL 203/2005). Sono quindi esclusi i debiti riscossi in proprio dai vari enti creditori (esempio, dai Comuni) e quelli affidati ai concessionari
locali iscritti all’albo dell’art. 53 del DLgs. 446/97.
L’annullamento si perfeziona secondo la procedura e le date individuate con il DM 14.7.2021 (pubblicato sulla G.U. 2.8.2021 n. 183).
Le somme pagate prima dell’annullamento restano incamerate senza possibilità di rimborso.
2 AMBITO APPLICATIVO
Rientrano nell’annullamento automatico i debiti risultanti dai carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo dall’1.1.2000 al 31.12.2010. Siccome la norma fa riferimento all’affidamento del carico, non bisogna vagliare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data, antecedente, di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo.
L’importo del debito residuo al 23.3.2021 fino a 5.000,00 euro deve essere determinato in relazione al singolo carico comprensivo di capitale, interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, con esclusione degli aggi di riscossione e degli interessi di mora (trattasi di importi dovuti se la cartella di pagamento non viene pagata nel termine dei 60 giorni, quindi estranei al ruolo). Con le eccezioni di cui si dirà, rientrano nell’annullamento automatico tutte le tipologie di debiti, anche non di natura tributaria o contributiva. Del pari, rientra ogni tipo di ruolo, sia esso ordinario, straordinario o frazionato (ossia iscritto in pendenza di ricorso).
La norma parla di debito residuo, quindi rientrano anche ruoli originariamente di importo maggiore se, al 23.3.2021, si rispetta il limite di 5.000,00 euro (si pensi, ad esempio, ad una intervenuta autotutela, o a sgravi derivanti da sentenze).
2.1 NOZIONE DI SINGOLO CARICO
Il limite di 5.000,00 euro deve essere determinato in relazione al singolo carico, dove per singolo carico si intende la partita di ruolo, come somma delle voci per capitale (esempio, imposta, contributo o altra entrata), sanzioni e interessi. Ne consegue che ai fini dell’annullamento non sembra rilevare l’importo complessivo della cartella di pagamento, ma, in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, l’importo di ciascuno di essi.
2.2 CARICHI OGGETTO DI “ROTTAMAZIONE DEI RUOLI” O DEL “SALDO E STRALCIO”
Nell’annullamento automatico sono compresi i ruoli oggetto della c.d. “rottamazione dei ruoli” dell’art. 3 del DL 119/2018 o del c.d. “saldo e stralcio” degli omessi versamenti di cui all’art. 1 co. 184 ss. Della L. 145/2018. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è presente una funzione che consente di ipotizzare quali carichi compresi nelle comunicazioni di liquidazione delle rottamazioni o del saldo e stralcio possono essere interessati dall’annullamento automatico. È anche possibile generare i moduli di pagamento, al netto dei carichi interessati dall’annullamento automatico.
2.3 ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’annullamento automatico:
– le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento del Consiglio UE 13.7.2015 n. 1589;
– i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
– le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
– le risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2 paragrafo 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune);
– l’IVA riscossa all’importazione.
3 REQUISITO REDDITUALE
Lo stralcio automatico è circoscritto ai soggetti (tanto persone fisiche quanto soggetti diversi) che, nel periodo d’imposta 2019 (modello REDDITI 2020), hanno conseguito un reddito imponibile sino a 30.000,00 euro. Il menzionato requisito viene verificato esclusivamente dall’Agenzia delle Entrate, quand’anche il ruolo sia stato formato da un diverso ente impositore (ad esempio il Comune) oppure da un ente previdenziale come l’INPS. Tale verifica si esegue considerando i dati delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche.
3.1 NOZIONE DI REDDITO IMPONIBILE
La nozione di reddito imponibile, rilevante ai fini dell’annullamento in esame, dovrebbe coincidere con il reddito dichiarato al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del TUIR, senza che rilevino le detrazioni di imposta.
Sembra che non debbano essere presi in considerazione:
– i redditi assoggettati a tassazione separata;
– i redditi assoggettati a imposizione sostitutiva (salvo diversa indicazione legislativa, come avviene per la “cedolare secca” sugli affitti o i contribuenti forfettari ex L. 190/2014);
– i redditi tassati alla fonte a titolo d’imposta;
– i redditi esenti.
Al riguardo sarebbero comunque opportuni chiarimenti ufficiali.
3.2 OBBLIGATI SOLIDALI
L’annullamento dei ruoli è subordinato alla verifica del requisito reddituale che deve sussistere in capo a tutti i soggetti tenuti al pagamento del debito. Ipotizziamo un ruolo derivante da imposta di registro, in cui sono obbligati al pagamento sia il venditore sia l’acquirente. Se uno solo dei due ha conseguito nel periodo d’imposta 2019 un reddito superiore a 30.000,00 euro, lo stralcio non si verifica.
4 PROCEDURA
La procedura per l’annullamento dei ruoli non richiede un’attività da parte del contribuente, ed è descritta dal DM 14.7.2021.
Detta procedura può essere sintetizzata nelle seguenti date:
– entro il 20.8.2021, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei codici fiscali dei soggetti intestatari di carichi pendenti affidati nel periodo dall’1.1.2000 al 31.12.2010, di importo residuo al 23.3.2021 sino a 5.000,00 euro;
– entro il 30.9.2021, l’Agenzia delle Entrate comunica all’Agenzia delle Entrate-Riscossione i soggetti che, in base alle certificazioni uniche e alle dichiarazioni dei redditi, hanno conseguito per il 2019 un reddito imponibile superiore a 30.000,00 euro;
– il 31.10.2021, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dispone, in automatico, l’annullamento dei ruoli di importo fino a 5.000,00 euro dei contribuenti che rispettano il limite reddituale, sulla base di quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate.
5 SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE E DELLA PRESCRIZIONE
Per i ruoli di importo residuo al 23.3.2021 sino a 5.000,00 euro è prevista una sospensione della riscossione, nonché dei termini di prescrizione, dal 23.3.2021 al 31.10.2021. Sembra potersi affermare che la sospensione non riguardi solo i ruoli in concreto suscettibili di annullamento automatico, ma tutti i ruoli che al 23.3.2021 erano di ammontare sino a 5.000,00 euro, a prescindere dal requisito reddituale.