Con il provv. Agenzia delle Entrate 30.3.2021 n. 83933, è stato ulteriormente differito al 15.4.2021
il termine (originariamente fissato al 16.3.2021 e successivamente prorogato al 31.3.2021) entro
cui i contribuenti, che nel corso del 2020 hanno sostenuto spese per determinati interventi edilizi
elencati dall’art. 121 co. 2 del DL 34/2020, devono inviare telematicamente all’Agenzia delle
Entrate l’apposita comunicazione per optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione
spettante nella propria dichiarazione dei redditi, per lo sconto sul corrispettivo (c.d. “sconto in
fattura”) o per la cessione del credito relativo alla detrazione.
TIPOLOGIE DI INTERVENTI AGEVOLATI “CEDIBILI”
Ai sensi dell’art. 121 co. 2 del DL 34/2020, in deroga alle disposizioni contenute negli artt. 14 e 16
del DL 63/2013, la possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul
corrispettivo riguarda gli interventi di:
recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR;
efficienza energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione
nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 1 e 2 del DL 34/2020;
adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis – 1-septies del DL 63/2013, compresi
quelli per i quali compete la detrazione del 110% di cui all’art. 119 co. 4 del DL 34/2020;
recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219 e 220 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli
per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 5 e 6 del DL 34/2020;
installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013,
compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 8 del
DL 34/2020.
AGGIORNAMENTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella giornata del 30.3.2021, sono state aggiornate le specifiche
tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle comunicazioni in esame.
Con l’aggiornamento, in particolare, l’Agenzia è intervenuta sui seguenti punti:
per individuare gli interventi effettuati sui fabbricati danneggiati da eventi sismici (per i quali l’art.
119 co. 4-quater del DL 34/2020 ha previsto limiti di spesa aumentati del 50%) è stato istituito il
nuovo valore “S” (Sisma). Se, dunque, viene barrata la casella “superbonus” con contestuale
indicazione nel campo “Tipologia immobile (T/U)” del valore “S” e la comunicazione riguarda gli
interventi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26 e 27, i limiti di spesa/detrazione
risulteranno incrementati del 50% (nel caso di interventi condominiali il valore “S” dovrà essere
indicato per tutte le unità immobiliari);
per gli interventi trainati 19 e 20 – qualora sia stata barrata la casella “super-bonus” e l’intervento
trainante sia di tipo “sismabonus” – la compilazione della sezione “asseverazione efficienza
energetica” è ora facoltativa (ferma restando la necessità del visto di conformità);
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per gli interventi condominiali, viene specificato che il codice fiscale del beneficiario della
detrazione (cedente) deve essere diverso dal codice fiscale del con-dominio;
con riguardo all’intervento 12 (Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali
per controllo da remoto – Sistemi building automation) viene introdotto il limite di detrazione pari a
15.000,00 euro, mentre per gli interventi condominiali 16 e 17 è stato precisato che il limite di spesa
che può essere indicato è pari a 96.000,00 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che
compongono l’edificio.
ANNULLAMENTO O SOSTITUZIONE DI COMUNICAZIONI INVIATE
Entro il 15.4.2021 devono essere altresì inviate eventuali richieste di annullamento, o comunicazioni
sostitutive, di comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020, inviate
dall’1.4.2021 al 15.4.2021.
INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA
Ai fini dell’individuazione del momento in cui la spesa può considerarsi sostenuta occorre
effettuare una distinzione, in quanto:
se le spese sono state sostenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa, il periodo
d’imposta del loro sostenimento va individuato in base al principio di cassa; a rilevare non è,
dunque, il momento di avvio, di effettuazione o di ultimazione degli interventi, bensì il momento in
cui viene effettuato il pagamento della spesa;
se, invece, le spese sono state sostenute nell’esercizio di impresa, il momento del loro
sostenimento va individuato avendo riguardo al principio di competenza; a rilevare non è, quindi, né
il momento di avvio dei lavori, né quello in cui avviene il pagamento della spesa, bensì quello in cui
le spese possono considerarsi sostenute ai fini della determinazione del reddito di impresa, in base
ai principi stabiliti dall’art. 109 del TUIR (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 24, § 4).
OMESSA COMUNICAZIONE
Il mancato invio della comunicazione con le modalità previste dal provv. Agenzia delle Entrate
8.8.2020 n. 283847 (successivamente modificato dal provv. Agenzia delle Entrate 12.10.2020 n.
326047) rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
2 | CORRISPETTIVI TELEMATICI – UTILIZZO OBBLIGATORIO DEL
NUOVO TRACCIATO – RINVIO
Con il provv. 30.3.2021 n. 83884, l’Agenzia delle Entrate ha rinviato dall’1.4.2021 all’1.10.2021
l’obbligo di utilizzo in via esclusiva del nuovo tracciato per la trasmissione telematica dei
corrispettivi. In tal modo, sono stati concessi agli operatori 6 mesi aggiuntivi per l’aggiornamento
dei registratori telematici.
MOTIVI DEL DIFFERIMENTO DEL TERMINE
Il rinvio è stato disposto sia in considerazione delle difficoltà legate all’emergenza epidemiologica
in corso, sia tenendo conto del fatto che anche i termini per la messa a disposizione delle bozze
precompilate dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione IVA sono stati
recentemente prorogati dal DL “Sostegni” (art. 1 co. 10 del DL 41/2021). Si ricorda, infatti, che il
nuovo tracciato di invio dei corrispettivi consente di fornire informazioni più dettagliate sulle
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operazioni effettuate dagli esercenti e che tali dati verranno utilizzati dall’Amministrazione
finanziaria per la predisposizione dei suddetti documenti precompilati.
UTILIZZO ESCLUSIVO DEL NUOVO TRACCIATO DALL’1.10.2021
Per effetto del rinvio, gli esercenti attività di commercio al minuto tenuti alla memorizzazione e
trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 possono
ancora inviare i dati secondo le specifiche di cui all’allegato tecnico “TIPI DATI PER I
CORRISPETTIVI – VERSIONE 6.0”. Soltanto a partire dall’1.10.2021, infatti, saranno tenuti a
utilizzare in via esclusiva il nuovo tracciato di cui all’allegato “TIPI DATI PER I
CORRISPETTIVI – VERSIONE 7.0”. Resta comunque ferma, fino al 30.9.2021, la possibilità di
utilizzare il nuovo tracciato su base facoltativa.
CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DEI REGISTRATORI
Il provv. 83884/2021 ha altresì rinviato dal 31.3.2021 al 30.9.2021 i termini entro i quali i
produttori dei registratori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche in materia di
corrispettivi telematici dei modelli già approvati dall’Agenzia delle Entrate (cfr. provv. Agenzia
delle Entrate 28.10.2016 n. 182017, punto 1.5.2).
3 | COMMERCIO ELETTRONICO – REGIMI IVA “OSS” E “IOSS” –
REGISTRAZIONE SUL SITO DELLE ENTRATE
Con un comunicato stampa pubblicato il 29.3.2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha
reso noto che, a partire dall’1.4.2021, è possibile registrarsi ai nuovi regimi opzionali denominati
“One Stop Shop” (OSS) e “Import One Stop Shop” (IOSS) sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in
quanto l’Agenzia ha implementato le necessarie funzioni telematiche.
QUADRO NORMATIVO
I nuovi regimi OSS e IOSS sono previsti dalla direttiva comunitaria 5.12.2017 n. 2455 e
diverranno applicabili dall’1.7.2021. Essi sono stati introdotti nell’ambito di un complesso di
misure denominato “VAT e-commerce package”, volte a semplificare gli obblighi IVA previsti a
carico dei soggetti passivi che effettuano operazioni transfrontaliere nei confronti di privati
consumatori.
One Stop Shop
Una delle novità previste dal “VAT e-commerce package” riguarda l’abolizione delle attuali soglie
di riferimento per le vendite a distanza intracomunitarie e l’introduzione di un’unica soglia, a
livello unionale, pari a 10.000,00 euro, al di sopra della quale tali vendite si considerano rilevanti
nello Stato del committente.
Parallelamente, per agevolare gli operatori, è stata prevista l’estensione dell’attuale regime del
MOSS (Mini One Stop Shop), che quindi verrà ridenominato OSS (One Stop Shop), al fine di
ricomprendervi sia le vendite a distanza intracomunitarie di beni, sia la generalità delle prestazioni
di servizi rese a privati nell’Unione europea.
In tal modo, i soggetti che decidono di avvalersi del regime speciale non sono tenuti a identificarsi
ai fini IVA in ciascuno Stato membro per assolvere l’imposta sulle suddette operazioni, ma
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possono assolvere i relativi obblighi IVA mediante il c.d. “sportello unico”, nello Stato membro di
identificazione.
Analogamente a quanto previsto per l’attuale MOSS, anche l’OSS si declina in un regime “UE” e
in un regime “Non UE”, riservato, quest’ultimo, ai soggetti passivi extra-UE privi di stabile
organizzazione nella Unione europea.
Import One Stop Shop
In base alle nuove disposizioni unionali, a partire dall’1.7.2021 l’IVA sarà dovuta su tutti i beni
commerciali importati nell’Unione europea, indipendentemente dal loro valore. È stato perciò
istituito il regime dell’Import One Stop Shop (IOSS), che consentirà ai soggetti che effettuano nei
confronti di acquirenti UE vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi, in
spedizioni di valore non superiore a 150,00 euro, di riscuotere l’IVA su tali operazioni presso
l’acquirente e di dichiararla e versarla tramite lo sportello unico per le importazioni.
Recepimento in ambito nazionale Le novità descritte verranno recepite in ambito nazionale con il
decreto legislativo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 26.2.2021 e
attualmente al vaglio delle Commissioni parlamentari.
REGISTRAZIONE AI REGIMI DALL’1.4.2021
Conformemente a quanto disposto dal Regolamento di esecuzione UE 21.11.2019 n. 2026,
l’Agenzia delle Entrate ha implementato le funzionalità telematiche necessarie a consentire ai
soggetti interessati la registrazione ai regimi OSS e IOSS già a partire dall’1.4.2021, in modo da
rendere i nuovi regimi effettivamente operativi dall’1.7.2021. In particolare, dall’1.4.2021,
possono registrarsi:
al regime OSS “Non UE”, i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio
dell’Unione europea;
al regime OSS “UE”, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con
stabile organizzazione in Italia e i soggetti extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio
dell’Unione europea che spediscono o trasportano beni a partire dall’Italia;
al regime IOSS, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con
stabile organizzazione in Italia e i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel
territorio dell’Unione europea (inoltre, i soggetti passivi stabiliti in Italia possono registrarsi sul sito
delle Entrate come intermediari IOSS).
Sotto il profilo operativo:
per il regime “OSS UE” la registrazione implica l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle
Entrate;
per il regime OSS “Non UE” e il regime IOSS, invece, la registrazione implica la compilazione di un
modulo disponibile nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia.
4 | CEDOLARE SECCA – RIDUZIONE DEL CANONE PER EMERGENZA
SANITARIA – EFFETTI
Con la risposta a interpello 9.3.2021 n. 165, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla
possibilità di applicare la cedolare secca con riferimento a contratti di locazione a canone
concordato per i quali, a livello di accordo territoriale tra associazioni degli inquilini e dei locatori,
sia stata prevista una forma di “riduzione” del canone massimo, per tenere conto dell’emergenza
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sanitaria da Coronavirus.
DIVIETO DI AGGIORNAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE
Va rammentato che l’art. 3 co. 11 del DLgs. 23/2011, con norma inderogabile:
da un lato, “sospende”, per il locatore che abbia espresso l’opzione per la cedolare secca, la
possibilità di “chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi
titolo, inclusa la variazione accertata dall’ISTAT dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente”;
dall’altro, subordina l’efficacia dell’opzione per l’imposta sostitutiva all’invio, mediante
raccomandata all’inquilino, della comunicazione della rinuncia all’aggiornamento dei canoni.
ACCORDO TERRITORIALE SULLE LOCAZIONI ABITATIVE A CANONE CONCORDATO
Nel caso di specie, il nuovo accordo territoriale sulle locazioni abitative stipulato, a livello locale,
dalle associazioni di categoria di proprietari e inquilini, prevedeva una particolare e complessa
clausola secondo cui, in breve, in considerazione dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, il
valore massimo del canone di locazione dovesse subire una riduzione, eccezionale e temporanea
(della durata massima di 6 mesi).
Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale clausola non comporta l’inapplicabilità della cedolare secca,
a norma dell’art. 3 co. 11 del DLgs. 23/2011, in quanto l’adeguamento del contratto alla clausola
definita in sede di accordo territoriale è un obbligo per le parti, sicché la riduzione del canone di
locazione che ne consegue non deriva dalla volontà delle parti, ma è obbligatoria e temporanea. In
questo contesto, la particolare situazione emergenziale che giustifica l’inserimento automatico e
temporaneo di tale clausola nei contratti di locazione, avendo lo scopo di tutelare entrambe le parti
contrattuali, non impedisce l’applicazione della cedolare secca.
5 | CREDITO D’IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE – APPLICABILITÀ
AGLI ENTI NON COMMERCIALI – CONDIZIONI
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 8.3.2021 n. 160, ha chiarito, ribadendo i
principi già espressi nella ris. 20.10.2020 n. 68 e nella circ. 6.6.2020 n. 14, che il credito d’imposta
sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, spetta
all’ente non commerciale che:
svolge attività istituzionale in immobili locati, traendone proventi superiori a 5 milioni di euro nel
2019;
svolge anche “occasionalmente attività commerciali finalizzate agli scopi istituzionali, dalle quali
trae importi non significativi, dichiarati ai fini IRES come redditi diversi”.
CREDITO D’IMPOSTA PER LE LOCAZIONI
Si ricorda che l’art. 28 co. 4 del DL 34/2020 ha esteso il credito d’imposta sui canoni di locazione
di immobili a uso non abitativo anche “agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo
settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o
di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività
istituzionale”.
In tal modo – spiega l’Agenzia delle Entrate – il legislatore ha voluto estendere il credito
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d’imposta a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in
regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’art. 55 del TUIR.
Di conseguenza, gli enti non commerciali possono accedere al credito d’imposta in relazione al
pagamento dei canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e destinati allo svolgimento
dell’attività istituzionale, riferiti ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.
CASO DI SPECIE
Nel caso di specie, un ente non commerciale chiedeva se potesse accedere al credito d’imposta
locazioni, tenendo conto che l’ente medesimo:
non ha partita IVA;
svolge attività istituzionale, riconducibile alle attività di cui all’art. 148 co. 3 del TUIR, traendone
proventi superiori a 5 milioni di euro nel 2019;
svolge anche “occasionalmente attività commerciali finalizzate agli scopi istituzionali, dalle quali
trae importi non significativi, dichiarati ai fini IRES come redditi diversi”.
VERIFICA DELLE CONDIZIONI
Alla luce della situazione descritta, l’Agenzia delle Entrate, richiamando i chiarimenti già resi
nella circ. 6.6.2020 n. 14, ricorda che possono accedere al credito d’imposta per le locazioni anche
gli enti che svolgono, oltre all’attività istituzionale, anche un’attività commerciale, in modo non
prevalente o esclusivo.
In tal caso, ai fini della verifica del limite di 5 milioni di ricavi, rilevano solo i ricavi con rilevanza
ai fini IRES, restando, invece, esclusi i ricavi derivanti da attività aventi i requisiti di cui all’art.
148 co. 3, 5, 6 e 7 del TUIR (cfr. ris. 68/2020). Pertanto, nel caso di specie, in presenza delle
condizioni previste dall’art. 28 del DL 34/2020, l’ente istante potrà beneficiare, per i canoni di
locazione relativi agli immobili adibiti a sede istituzionale, del credito d’imposta per le locazioni.
MISURA DEL CREDITO
Per quanto concerne la misura del credito, atteso che l’ente non commerciale svolge solo
occasionalmente attività commerciale e che, quindi, non dispone di partita IVA, il credito
d’imposta va determinato sui canoni di locazione al lordo dell’IVA, atteso che in questa particolare
ipotesi l’imposta sul valore aggiunto rappresenta per l’ente non commerciale un costo che
incrementa il canone di affitto dovuto.
6 | CREDITI D’IMPOSTA PER IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
DELLE MEDIE IMPRESE – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il provv. Agenzia delle Entrate 11.3.2021 n. 67800 ha approvato la modulistica, con il relativo
tracciato telematico, per la trasmissione all’Agenzia stessa delle istanze riferite ai crediti d’imposta
per il rafforzamento patrimoniale delle medie imprese danneggiate dalla pandemia COVID-19 (art.
26 del DL 34/2020).
SOGGETTI INTERESSATI
Le agevolazioni riguardano le società di capitali che:
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hanno dichiarato per il 2019 ricavi delle vendite e delle prestazioni compresi tra 5 e 50 milioni di
euro;
hanno subìto, nel periodo tra l’1.3.2020 e il 30.4.2020, a causa dell’emergenza da COVID-19, una
riduzione complessiva dei ricavi di oltre il 33% rispetto al cor-rispondente periodo dell’anno
precedente.
CREDITI D’IMPOSTA PREVISTI
Ove tali società abbiano deliberato ed eseguito, tra il 20.5.2020 e il 31.12.2020, un aumento di
capitale, sono previsti:
un credito d’imposta del 20%, per i sottoscrittori dell’aumento;
un credito d’imposta commisurato alle perdite del 2020, per le società stesse (in questo caso
l’aumento può essere deliberato ed eseguito entro il 30.6.2021).
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Le istanze necessarie per la prenotazione del credito d’imposta devono essere presentate
all’Agenzia delle Entrate:
dal 12.4.2021 al 3.5.2021, per gli investitori;
dall’1.6.2021 al 2.11.2021, per le società.
Le istanze sono presentate in forma esclusivamente telematica, direttamente o mediante un
intermediario abilitato, utilizzando il software “CreditoRafforzamentoPatrimoniale”, disponibile
sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Rilevanza dell’ordine cronologico di presentazione In entrambi i casi, i crediti d’imposta sono
riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate secondo l’ordine di presentazione delle istanze e sino ad
esaurimento delle risorse previste per legge (in pratica, si applica il criterio del “click day”).
7 | CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO –
APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE
Con il provv. Agenzia delle Entrate 9.3.2021 n. 65238, è stato approvato il nuovo modello di
comunicazione, con le relative istruzioni, per i soggetti che intendono beneficiare del credito
d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, nei Comuni del sisma del Centro Italia e nelle zone
economiche speciali (ZES). L’aggiornamento si è reso necessario alla luce della proroga delle
agevolazioni.
DECORRENZA
Il modello è utilizzabile, in sostituzione del precedente, a partire dal 31.3.2021
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO
Il modello di comunicazione deve essere trasmesso telematicamente utilizzando la versione
aggiornata del software relativo al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno,
denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17), disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia
delle Entrate, anch’esso dal 31.3.2021. L’Agenzia delle Entrate rilascia poi in via telematica, per
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ogni comunicazione presentata, un’apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito
d’imposta.
UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato:
solo in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del
credito d’imposta.
8 | CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA, DI SVILUPPO E
INNOVAZIONE – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE- ISTITUZIONE DEI
CODICI TRIBUTO
Con la ris. Agenzia delle Entrate 1.3.2021 n. 13, sono stati istituiti i codici tributo necessari per
l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta per attività di ricerca,
sviluppo e innovazione di cui all’art. 1 co. 198 ss. della L. 160/2019, modificato dall’art. 1 co.
1064 della L. 178/2020.
CODICE TRIBUTO
Nello specifico, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
“6938”, relativo al credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica,
innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative (art. 1 co. 198 ss. della L. 160/2019);
“6939”, relativo al credito d’imposta in ricerca e sviluppo per la misura incrementale sugli
investimenti nelle Regioni del Mezzogiorno (art. 244 co. 1 del DL 34/2020);
“6940”, relativo al credito d’imposta in ricerca e sviluppo per la misura incrementale sugli
investimenti nelle Regioni del sisma del Centro Italia (art. 244 co. 1 del DL 34/2020).
I codici tributo “6939” e “6940” devono essere utilizzati esclusivamente per compensare il
maggior credito d’imposta corrispondente all’incremento dell’aliquota dell’agevolazione previsto
per gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle Regioni del Mezzogiorno e del sisma del Centro
Italia.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
In sede di compilazione del modello F24:
i suddetti codici tributo devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello F24, nella colonna
“importi a credito compensati” (o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del
credito, nella colonna “importi a debito versati”);
l’“anno di riferimento” va valorizzato con l’anno di maturazione del credito.
9 | EMERGENZA COVID-19 – CONTRIBUTO ALLE MICRO, PICCOLE E
MEDIE IMPRESE TITOLARI DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI
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CARBURANTI NELLE AUTOSTRADE – PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE
Il DM 14.12.2020, pubblicato sulla G.U. 28.1.2021 n. 22, ha individuato le modalità di
concessione ed erogazione del contributo in favore delle micro, piccole e medie imprese titolari del
servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19,
di cui all’art. 40 del DL 34/2020.
Con il successivo DM 9.3.2021 sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle
domande. Per approfondimenti sull’agevolazione in esame, si veda la Circolare Mensile di gennaio
2021.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese classificate di dimensione micro, piccola e
media, in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data
dell’1.3.2020 e che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti
requisiti:
risultano regolarmente costituite, iscritte e “attive” al Registro delle imprese;
svolgono un servizio di distribuzione di carburanti, disponendo di un impianto;
non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2001;
si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o
sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.
SOGGETTI ESCLUSI
Sono escluse dall’agevolazione:
le gestioni dirette degli impianti autostradali da parte delle società petrolifere integrate e le gestioni
unitarie di attività petrolifere e ristorazione;
le medie imprese che, alla data del 31.12.2019, si trovavano in condizioni tali da risultare “impresa
in difficoltà” in base alla disciplina comunitaria.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili alle agevolazioni i contributi previdenziali, con esclusione dei premi per
l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei soggetti proponenti, dovuti sulle
retribuzioni da lavoro dipendente nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, in relazione ai
dipendenti impiegati presso lo specifico impianto.
DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione è concessa in forma di contributo in conto esercizio:
commisurato alle spese ammissibili;
nei limiti delle risorse disponibili (pari a 4 milioni di euro) e del quadro temporaneo europeo per gli
aiuti di Stato nell’emergenza COVID-19.
Nel caso in cui l’importo complessivo delle agevolazioni concedibili sia superiore all’ammontare
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della dotazione finanziaria, il Ministero dello Sviluppo economico procede al riparto delle risorse
disponibili in proporzione all’importo dell’agevolazione richiesto da ciascuna impresa, senza
alcuna priorità connessa al momento della presentazione della domanda.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande vanno presentate al Ministero dello Sviluppo economico:
esclusivamente tramite la procedura informatica accessibile, mediante SPID, dal sito
https://padigitale.invitalia.it e trasmettendo la prevista documentazione a pena di inammissibilità;
a partire dalle ore 12.00 del 30.3.2021 e fino alle ore 12.00 del 18.5.2021.
In caso di PMI amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche o
nel caso di presentazione della domanda per mezzo di un soggetto delegato, per accedere alla
procedura informatica è necessario il preventivo accreditamento da richiedere inviando una
specifica richiesta via PEC all’indirizzo contributodistributori@pec.mise.gov.it, allegando
l’apposito modulo opportunamente compilato e firmato digitalmente. Ciascun soggetto proponente
può presentare, con riferimento al singolo impianto, una sola domanda di ammissione al
contributo; in caso di invio di più domande per il medesimo impianto, verrà presa in
considerazione l’ultima domanda trasmessa in ordine cronologico nell’arco temporale in cui lo
sportello agevolativo è aperto.
10 | EMERGENZA COVID-19 – MISURE DI SOSTEGNO AI SOGGETTI
OPERANTI NELLE “ZONE ECONOMICHE AMBIENTALI” –
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il DM 27.11.2020, pubblicato sulla G.U. 15.1.2021 n. 11, ha stabilito le modalità di concessione
ed erogazione del contributo straordinario in favore dei soggetti operanti nelle “zone economiche
ambientali” (ZEA), o nelle aree marine protette, per il periodo di emergenza da COVID-19, di cui
all’art. 227 del DL 34/2020.
Con i successivi DM 15.2.2021 e 12.3.2021 sono stati stabiliti i termini e le modalità di
presentazione delle domande. Per approfondimenti sull’agevolazione in esame, si veda la Circolare
Mensile di gennaio 2021.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare la domanda di concessione del contributo le seguenti tipologie di soggetti che
hanno subito una riduzione di fatturato in conseguenza dell’emergenza determinata dalla
diffusione del COVID-19:
le micro e piccole imprese, come definite dal regolamento UE 17.6.2014 n. 651;
le attività di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali di cui all’art. 2
della L. 14.1.2013 n. 4;
le guide del parco riconosciute ai sensi della L. 6.12.91 n. 394.
I suddetti soggetti devono risultare attivi alla data del 31.12.2019 e possedere i seguenti requisiti
alla data di presentazione della domanda:
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avere sede operativa all’interno di una zona economica ambientale o operare all’interno di un’area
marina protetta;
essere iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della
medesima, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95;
avere sofferto una riduzione del fatturato nel periodo tra gennaio e giugno 2020 rispetto allo stesso
periodo del 2019.
Le micro e piccole imprese, alla data di presentazione della domanda, devono inoltre essere in
possesso dei seguenti requisiti:
svolgere attività economiche eco-compatibili, secondo quanto previsto dall’art. 4 del DM
27.11.2020;
non presentare le caratteristiche di “impresa in difficoltà” ai sensi del regolamento UE 651/2014;
non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure
concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo,
amministrazione controllata o straordinaria.
IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Il contributo straordinario spettante è dato dalla ripartizione tra tutti i beneficiari che ne facciano
richiesta delle risorse finanziarie previste, considerando però che non può risultare superiore alla
perdita di fatturato subita.
Il presente contributo straordinario:
è cumulabile, nei limiti del tetto massimo della perdita subita, con le indennità e le agevolazioni,
anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria
causata dall’emergenza sanitaria da COVID-19, ivi comprese le indennità erogate dall’INPS;
è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina comunitaria sugli aiuti
“de minimis”.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda per la concessione del contributo straordinario va presentata:
al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero della transizione
ecologica;
in via telematica, accedendo al portale https://www.contributozea.it mediante le credenziali fornite
dall’Agenzia delle Entrate;
entro il 14.4.2021.
La domanda deve essere compilata seguendo le indicazioni riportate nel manuale “Istruzioni per la
compilazione” pubblicato sul suddetto portale.
11 | REGIME DEGLI IMPATRIATI – PROLUNGAMENTO DELLA DURATA
– MODALITA’ E TERMINI DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE
Con il provv. 3.3.2021 n. 60353, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di esercizio
dell’opzione ai fini del prolungamento di ulteriori cinque periodi d’imposta del regime previsto per
i lavoratori impatriati di cui all’art. 5 co. 2-bis del DL 34/2019, come modificato dall’art. 1 co. 50
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della L. 30.12.2020 n. 178.
PROLUNGAMENTO DEL REGIME AGEVOLATO
In aggiunta alla durata ordinaria di cinque periodi d’imposta, è stata prevista la possibilità, anche
per i “vecchi” lavoratori impatriati, di estendere il beneficio per ulteriori cinque periodi d’imposta.
Per accedere ai benefici in esame, i soggetti interessati devono:
essere stati iscritti all’AIRE o, alternativamente, essere cittadini di Stati membri dell’Unione
europea;
avere trasferito la residenza prima del 2020;
essere già beneficiari, alla data del 31.12.2019, delle agevolazioni per gli impatriati.
Tale disposizione non si applica agli sportivi professionisti ex L. 91/81.
MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DELL’IMPORTO RICHIESTO
L’estensione è subordinata al versamento di un importo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro
dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia e oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo
d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.
L’importo deve essere versato:
mediante il modello F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall’art.
17 del DLgs. 241/97;
entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione
dell’agevolazione di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015. Se il primo periodo di fruizione
dell’agevolazione è terminato il 31.12.2020, il versamento è effettuato entro il 30.8.2021 (180 giorni
dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame).
12 | CESSIONE DELLE ECCEDENZE IRES ALL’INTERNO DEL
CONSOLIDATO – PRESENTAZIONE DI UNA DICHIARAZIONE
INTEGRATIVA
La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 23.3.2021 n. 201 ha ammesso la possibilità di
trasferire l’eccedenza IRES, maturata ante consolidato nazionale ex art. 117 del TUIR, attraverso
la presentazione di una dichiarazione c.d. “integrativa”.
Una società partecipante al consolidato, in relazione alle eccedenze IRES emergenti dalla
dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio antecedente a quello da cui ha effetto la tassazione
consolidata, può infatti:
utilizzare in proprio l’eccedenza IRES (sia quella propria sia quella ricevuta ex art. 43-ter del DPR
602/73) per compensare eventuali altri tributi e/o contributi;
cedere l’eccedenza IRES, tutta o in parte, alla consolidante per l’utilizzo in compensazione
dell’IRES dovuta sul reddito complessivo del consolidato;
cedere l’eccedenza IRES ad altre società del gruppo (partecipanti o meno al consolidato) secondo
la procedura dettata dall’art. 43-ter del DPR 602/73, nel rispetto di tutti i presupposti e condizioni ivi
previste.
PRESENTAZIONE DEL MODELLO REDDITI E DEL MODELLO CNM INTEGRATIVI
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La risposta in commento precisa che la cessione della propria eccedenza IRES maturata
anteriormente all’adesione al consolidato fiscale:
possa avvenire anche in sede di presentazione di una dichiarazione integrativa;
a condizione che il credito maturato prima dell’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo sia
ancora disponibile al momento di effettuazione dell’integrazione.
Risulta, quindi, possibile presentare le dichiarazioni integrative dei modelli REDDITI SC e CNM
con l’obiettivo di:
trasferire al gruppo la maggiore base imponibile rideterminata e il credito IRES maturato ante
consolidato;
compensare la maggiore imposta dovuta dal consolidato con il credito IRES trasferito, senza
corresponsione di interessi.
APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate precisa anche che è necessario apporre il visto di
conformità sul modello REDDITI SC, al fine di “certificare” il credito IRES di importo superiore a
5.000,00 euro maturato dal soggetto consolidante prima dell’esercizio dell’opzione e
successivamente trasferito al consolidato per il pagamento dell’IRES del gruppo.
Allo stesso modo, viene richiesto che il soggetto consolidante sia provvisto del visto di conformità
anche sul modello CNM, qualora proceda a compensare il credito ricevuto per un ammontare
superiore a 5.000,00 euro.
Tale impostazione è coerente con quanto chiarito dalle risposte a interpello 25.10.2018 n. 49, 50 e
51, secondo cui il visto è necessario anche laddove il soggetto cedente sia la società capogruppo
che presenta il modello CNM e anche nel caso in cui detti crediti abbiano la stessa “natura” (IRES)
del debito che estinguono per effetto della compensazione (IRES del gruppo).
13 | PATENT BOX -POSSIBILITÀ DI SCELTA DEL REGIME DI
DETERMINAZIONE – DEL REDDITO AGEVOLABILE CON RIFERIMENTO
AI DIVERSI BENI.
Con la risposta a interpello 5.3.2021 n. 153, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la procedura di
autoliquidazione disciplinata dall’art. 4 del DL 34/2019 (c.d. opzione “oneri documentali”) può
coesistere con la procedura ordinaria Patent box con accordo di ruling, purché le stesse siano
riferite a diverse opzioni (ad esempio, a diversi beni immateriali tra loro non complementari). È
quindi facoltà del contribuente scegliere il regime di determinazione del reddito agevolabile per
ciascun bene immateriale o gruppo di beni immateriali legati da vincolo di complementarietà.
14 | CESSIONI TRAMITE CARTE REGALO – TRATTAMENTO IVA
Con la risposta a interpello 3.3.2021 n. 147, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento
IVA applicabile alle cessioni effettuate mediante una carta regalo emessa da una società italiana e
utilizzabile per acquisti di beni sia on line, sia presso i punti vendita di altre società italiane facenti
parte del medesimo gruppo multinazionale.
QUALIFICAZIONE COME BUONO MULTIUSO
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In base all’analisi delle condizioni contrattuali previste per l’utilizzo della carta regalo, l’Agenzia
delle Entrate ha ritenuto che la stessa fosse qualificabile come buono-corrispettivo ai sensi dell’art.
6-bis del DPR 633/72, in quanto la carta era “spendibile” presso i punti vendita delle controllate
del gruppo, situati in Italia, per l’acquisto di prodotti a scelta tra capi di abbigliamento, accessori e
casalinghi, entro i limiti dell’importo della carta medesima. Nello specifico, poiché all’atto
dell’emissione della carta regalo non era possibile individuare con esattezza né la tipologia di beni
acquistabili, né la quantità di beni o l’aliquota applicabile all’operazione, l’Agenzia ha chiarito che
la carta doveva qualificarsi come buono-corrispettivo “multiuso” ai sensi dell’art. 6-quater del
DPR 633/72.
MOMENTO DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
Dalla qualificazione della carta regalo come buono “multiuso” deriva che le cessioni dei beni
acquistati mediante la carta medesima si considerano effettuate ai fini IVA non nel momento in cui
viene emessa la carta, bensì nel momento in cui la carta viene utilizzata presso i punti vendita per i
vari acquisti.
15 | SERVIZI SU BENI DI TERZI – DETRAZIONI IVA
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 26.3.2021 n. 219, ha riconosciuto il diritto alla
detrazione anche per l’IVA assolta sulle spese sostenute per lavori realizzati su beni di proprietà di
terzi non utilizzati dal committente nell’esercizio della propria attività caratteristica e sui quali lo
stesso non vanta alcun titolo di detenzione o possesso.
DETRAZIONE IVA E INERENZA
Il documento di prassi ribadisce che, ai fini del sindacato di inerenza di un determinato costo per la
detrazione dell’IVA, non è necessariamente richiesto un “nesso diretto e immediato” con una o più
operazioni imponibili, essendo ammissibile anche che lo stesso rientri tra le “spese generali” del
soggetto passivo e sia, in quanto tale, un elemento costitutivo del prezzo dei beni e servizi forniti.
Pertanto, il diritto alla detrazione è da ritenersi ammesso anche “per acquisti di beni e servizi che
siano utili o funzionali all’impresa e, quindi, causalmente indotti dall’attività economica svolta.
Ciò che rileva è, in concreto, l’utilità del bene o servizio acquistato (anche in chiave prospettica)
per la creazione di valore aggiunto da parte dell’operatore economico”.
DETRAZIONE IVA SU BENI DI TERZI
Secondo la prassi, non è ostativo al riconoscimento del diritto alla detrazione la circostanza che il
costo sostenuto abbia ad oggetto un bene immobile di proprietà di un terzo non ordinariamente
utilizzato nell’esercizio dell’impresa. Come precisato dalla Corte di Giustizia UE 1.10.2020, causa
C-405/19, il diritto alla detrazione non può essere negato “a condizione, tuttavia, che il vantaggio
che il terzo trae da tale prestazione di servizi sia accessorio rispetto alle esigenze del soggetto
passivo”. Tale elemento è stato valutato dall’Agenzia delle Entrate, nel caso di specie, riconoscendo
il diritto alla detrazione con riferimento ai costi sostenuti da un soggetto passivo per lavori di
risanamento acustico eseguiti su edifici di proprietà di un terzo.
16 | SOMME CORRISPOSTE A SEGUITO DI ACCORDO TRANSATTIVO –
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TRATTAMENTO IVA
Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 3.3.2021 n. 145 è stato chiarito il trattamento
IVA applicabile alle somme riconosciute nell’ambito di un accordo transattivo.
FATTISPECIE
Nel caso specifico, una società (Alfa) aveva acquisito in locazione un impianto produttivo da altra
società (Beta) e, avendo riscontrato, in un determinato periodo, una serie di malfunzionamenti
nello stesso, aveva avanzato a quest’ultima una richiesta di risarcimento per i danni subiti. In
seguito, tuttavia, le parti hanno risolto le contestazioni con un accordo transattivo, in base al quale
Beta si impegnava a versare ad Alfa una somma “a saldo e stralcio di ogni e qualsiasi pretesa”.
FUNZIONE ECONOMICA DELLA SOMMA PATTUITA
Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, per determinare il trattamento IVA delle
somme in parola, occorre individuarne la “funzione economica”, ossia valutare:
se siano corrisposte a titolo di corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi
specificamente individuate, con conseguente rilevanza ai fini IVA;
ovvero se le stesse abbiano mero carattere risarcitorio, e siano perciò escluse dalla sfera
impositiva per carenza del presupposto oggettivo del tributo (art. 15 co. 1 n. 1 e 2 del DPR 633/72).
OBBLIGAZIONE DI NON FARE RILEVANTE AI FINI IVA
Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, nel valutare la funzione economica delle
somme in argomento occorre tenere presente che, ai sensi dell’art. 3 co. 1 del DPR 633/72,
costituiscono prestazioni di servizi soggette ad IVA anche quelle rese in dipendenza di un obbligo
di “non fare o permettere”, purché si collochino all’interno di un rapporto sinallagmatico, ossia un
rapporto giuridico nell’ambito del quale tra prestatore e ricevente avviene uno scambio di
reciproche prestazioni nel quale il compenso ricevuto dal primo costituisce il controvalore effettivo
del servizio prestato.
Tale impostazione è stata confermata dalla Corte di Cassazione (sentenza 31.7.2018 n. 20233) e,
precisa l’Agenzia, non deve ritenersi contrastante con le pronunce della Corte di Giustizia UE
relative alle cause C-215/94 e C-384/95. In tali occasioni i giudici comunitari hanno escluso che
l’impegno negativo assunto da un imprenditore dietro corresponsione di un’indennità configurasse
di per sé una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA. Tuttavia, secondo la Cassazione, tale
interpretazione è stata fornita in relazione a fattispecie del tutto particolari.
RILEVANZA DELL’OBBLIGO DI RINUNCIA AD ULTERIORI PRETESE
In conclusione, con riferimento al caso oggetto della risposta a interpello 145/2021, l’Agenzia
delle Entrate ritiene che le somme pattuite nell’accordo transattivo siano da assoggettare ad IVA,
poiché esse costituiscono il corrispettivo di un obbligo di non fare rilevante ai fini del tributo,
consistente nell’impegno della parte danneggiata a rinunciare all’esercizio di ogni ulteriore pretesa
nei confronti della controparte. Inoltre, secondo l’Agenzia, il nesso di sinallagmaticità rinvenibile
dagli impegni reciprocamente assunti dalle parti, conferma che queste ultime hanno inteso
“transigere con effetto novativo” le controversie insorte.
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17 | PRESTAZIONE DI SERVIZI – CESSIONE DI CREDITO – MOMENTO
IMPOSITIVO IVA E FATTURAZIONE
Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 8.3.2021 n. 163, sono stati forniti i seguenti
chiarimenti in merito al momento impositivo IVA e alla fatturazione di una prestazione di servizi
resa, ma non ancora fatturata, qualora il relativo credito sia ceduto.
CASO ESAMINATO
Il caso esaminato nella risposta a interpello riguarda una società, in procedura fallimentare, che
intende cedere il credito per prestazioni di servizi rese nei confronti di un’altra società sottoposta a
fallimento.
MOMENTO IMPOSITIVO
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate, di regola, all’atto del pagamento del
corrispettivo (art. 6 co. 3 del DPR 633/72). Tale momento impositivo non muta, se il prestatore
cede il credito sorto a fronte dello svolgimento dei servizi, in quanto la cessione del credito non
realizza il pagamento del corrispettivo della prestazione.
FATTURAZIONE
In merito all’eventualità che il fallimento del cedente del credito possa estinguersi prima del
riparto dell’attivo e della chiusura del fallimento del debitore ceduto, occorre valutare se, in detta
ipotesi, la società cedente sarà cancellata o meno dal Registro delle imprese con conseguente
chiusura della partita IVA. In particolare:
se la cancellazione dal Registro delle imprese non avverrà, il curatore fallimentare potrà assolvere
gli obblighi fiscali secondo le regole ordinarie;
se la cancellazione dal Registro delle imprese sarà avvenuta, a seguito del pagamento al
cessionario del credito delle somme dovute dal debitore ceduto, il curatore fallimentare dovrà
procedere all’apertura di una nuova partita IVA per la società che ha ceduto il credito, al fine di
ottemperare ai predetti obblighi.
SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
9.4.2021
Variazione richiesta
di rimborso
in compensazione
Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti
IRES “solari” possono presentare i modelli
integrativi REDDITI 2020 e IRAP 2020, al fine di
modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza
d’imposta in opzione per la compensazione
del credito.
12.4.2021
Presentazione istanze
per il credito
d’imposta aumenti di
capitale
I soggetti che, dal 20.5.2020 al 31.12.2020, hanno
effettuato aumenti di capitale in denaro in società di
medie dimensioni danneggiate dalla pandemia da
COVID-19, possono iniziare a presentare
all’Agenzia delle Entrate l’apposita “Istanza
investitori”:
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· per il riconoscimento del previsto credito
d’imposta;
· in via telematica, direttamente o mediante un
intermediario abilitato;
· utilizzando il software “CreditoRafforzamentoPatrimoniale”,
disponibile sul sito
dell’Agenzia.
L’istanza deve essere presentata entro il 3.5.2021.
Rileva l’ordine cronologico di presentazione delle
istanze, fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
12.4.2021
Comunicazione
operazioni in contanti
con turisti stranieri
I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al
minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e
turismo) del DPR 633/72, che liquidano l’IVA
mensilmente, devono comunicare all’Agenzia delle
Entrate le operazioni in contanti legate al turismo,
effettuate nel 2020:
· nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza
diversa da quella italiana, che abbiano
residenza fuori dal territorio italiano;
· di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e
fino a 15.000,00 euro, per il periodo 1.1.2020 –
30.6.2020;
· ovvero di importo pari o superiore a 2.000,00
euro e fino a 15.000,00 euro, per il periodo
1.7.2020 – 31.12.2020.
La comunicazione deve avvenire:
· in via telematica;
· direttamente, o avvalendosi degli intermediari
abilitati;
· utilizzando il “modello polivalente”.
12.4.2021 Presentazione Gli enti di volontariato, le ONLUS, le associazioni
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domande per il
5 per mille
di promozione sociale, le altre associazioni o
fondazioni riconosciute che operano in determinati
settori devono presentare in via telematica
all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un
intermediario abilitato, la richiesta di iscrizione
nell’elenco dei soggetti beneficiari della
ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF:
· in caso di prima iscrizione;
· oppure in presenza di variazioni rispetto alla
precedente iscrizione;
· oppure se non si è stati inseriti nell’elenco
pubblicato dall’Agenzia delle Entrate entro il
31.3.2021.
Non deve più essere presentata all’Agenzia delle
Entrate, successivamente alla domanda di
iscrizione, entro il 30 giugno, la dichiarazione
sostitutiva attestante la persistenza dei previsti
requisiti.
12.4.2021
Presentazione
domande per il
5 per mille
Le associazioni sportive dilettantistiche, in
possesso dei previsti requisiti, devono presentare in
via telematica al CONI la richiesta di iscrizione
nell’elenco dei soggetti beneficiari della
ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF:
· in caso di prima iscrizione;
· oppure in presenza di variazioni rispetto alla
precedente iscrizione;
· oppure se non si è stati inseriti nell’elenco
pubblicato dal CONI entro il 31.3.2021.
A seguito della stipulazione di un’apposita
convenzione con l’Agenzia delle Entrate,
l’applicativo per l’iscrizione delle associazioni
sportive dilettantistiche è disponibile sia sul sito del
CONI, mediante un collegamento con il sito
dell’Agenzia delle Entrate, sia sul sito della stessa
Agenzia.
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Non deve più essere presentata al CONI, successivamente
alla domanda di iscrizione, entro il 30
giugno, la dichiarazione sostitutiva attestante la
persistenza dei previsti requisiti.
15.4.2021
Trasmissione
dati cessione
detrazione o sconto
sul corrispettivo per
interventi edilizi
I contribuenti, gli amministratori di condominio o
gli intermediari devono comunicare in via
telematica all’Agenzia delle Entrate, utilizzando
l’apposito modello, l’opzione per lo sconto sul
corrispettivo o la cessione della detrazione, in
relazione alle spese sostenute nel 2020 relative agli
interventi di:
· recupero del patrimonio edilizio;
· efficientamento energetico;
· adozione di misure antisismiche;
· recupero o restauro della facciata degli edifici
esistenti;
· installazione di impianti solari fotovoltaici;
· installazione di colonnine per la ricarica dei
veicoli elettrici.
15.4.2021
Documentazione
spese per contributi
formazione
autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di
terzi devono presentare la documentazione
attestante i costi sostenuti per le iniziative
formative volte ad accrescere le competenze e le
capacità professionali degli operatori del settore
dell’autotrasporto di merci per conto di terzi:
· al soggetto gestore “Rete autostrade mediterranee
per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti
Società per azioni”;
· tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
ram.formazione2019@pec.it;
· al fine della concessione dei previsti contributi
le cui domande dovevano essere presentate entro il
13.12.2019.
16.4.2021
Versamento IVA
mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime
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mensile devono:
· liquidare l’IVA relativa al mese di marzo
2021;
· versare l’IVA a debito.
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a
terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle
Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far
riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo
mese precedente.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione
degli interessi, dell’IVA relativa ad
operazioni derivanti da contratti di subfornitura,
qualora per il pagamento del prezzo sia stato
pattuito un termine successivo alla consegna del bene
o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione
della prestazione di servizi.
16.4.2021
Versamento rata saldo
IVA 2020
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno
versato, entro il 16.3.2021, la prima rata del saldo
dell’imposta derivante dalla dichiarazione per
l’anno 2020, devono versare la seconda rata, con
applicazione dei previsti interessi.
16.4.2021
Versamento ritenute
e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:
· le ritenute alla fonte operate nel mese di
marzo 2021;
· le addizionali IRPEF trattenute nel mese di
marzo 2021 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per
appalti di opere o servizi può non effettuare il
versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del
DPR 600/73, entro il termine in esame, se
l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei
mesi di dicembre 2020, gennaio, febbraio e marzo
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2021 non è di almeno 500,00 euro.
16.4.2021
Versamento ritenute
sui dividendi
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla
fonte:
· operate sugli utili in denaro corrisposti nel
trimestre gennaio-marzo 2021;
· corrisposte dai soci per distribuzione di utili in
natura nel trimestre gennaio-marzo 2021.
16.4.2021
Tributi apparecchi
da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici
da divertimento e intrattenimento devono versare
l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
· sulla base degli imponibili forfettari medi
annui, stabiliti per le singole categorie di
apparecchi;
· in relazione agli apparecchi e congegni
installati a marzo 2021.
20.4.2021
Ricorso contro
le nuove rendite
dei terreni
In relazione alle nuove rendite catastali dei terreni
attribuite sulla base delle dichiarazioni relative
all’uso del suolo per l’erogazione dei contributi
agricoli, presentate all’Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) nel 2020, i titolari di redditi
dominicali e agrari possono:
· presentare ricorso innanzi alla Commissione
tributaria provinciale competente per territorio (il
ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e
può contenere una proposta di mediazione);
· oppure presentare istanza di autotutela.
20.4.2021
Comunicazione
operazioni in contanti
con turisti stranieri
I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al
minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e
turismo) del DPR 633/72, che liquidano l’IVA
trimestralmente o annualmente, devono comunicare
all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti
legate al turismo, effettuate nel 2020:
· nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza
diversa da quella italiana, che abbiano residenza
fuori dal territorio italiano;
· di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e
fino a 15.000,00 euro, per il periodo 1.1.2020 –
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30.6.2020;
· ovvero di importo pari o superiore a 2.000,00
euro e fino a 15.000,00 euro, per il periodo
1.7.2020 – 31.12.2020.
La comunicazione deve avvenire:
· in via telematica;
· direttamente, o avvalendosi degli intermediari
abilitati;
· utilizzando il “modello polivalente”.
20.4.2021
Comunicazione
verifiche apparecchi
misuratori fiscali
I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali
(registratori di cassa) e i laboratori di verificazione
periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia
delle Entrate i dati relativi alle operazioni di
verificazione effettuate nel trimestre gennaio-marzo
2021.
La comunicazione deve avvenire:
· in via telematica;
· direttamente, o avvalendosi degli intermediari
abilitati.
20.4.2021
Dichiarazione e
versamento IVA
per servizi di
telecomunicazione
o elettronici
I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori
dell’Unione europea, identificati in Italia, che
prestano servizi di telecomunicazione,
teleradiodiffusione o elettronici a committenti non
soggetti passivi IVA domiciliati o residenti nell’Unione
europea, devono:
· presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione
per i servizi resi, relativa al trimestre gennaio-
marzo 2021;
· versare la relativa imposta.
La dichiarazione deve essere presentata:
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· in via telematica;
· anche in mancanza di operazioni.
Tale regime può essere applicato anche dai soggetti
passivi domiciliati o residenti in Italia, ivi
identificati, oppure dagli operatori extracomunitari
con stabile organizzazione in Italia, per i suddetti
servizi resi a committenti non soggetti passivi
domiciliati o residenti negli altri Stati dell’Unione
europea.
26.4.2021
Presentazione
modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni
intracomunitarie presentano in via telematica
all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
· relativi al mese di marzo 2021, in via obbligatoria
o facoltativa;
· ovvero al trimestre gennaio-marzo 2021, in
via obbligatoria o facoltativa.
I soggetti che, nel mese di marzo 2021, hanno superato
la soglia per la presentazione trimestrale dei
modelli INTRASTAT presentano:
· i modelli relativi ai mesi di gennaio, febbraio
e marzo 2021, appositamente contrassegnati, in via
obbligatoria o facoltativa;
· mediante trasmissione telematica.
Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n.
194409 sono state previste semplificazioni per la
presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire
dagli elenchi relativi al 2018.
30.4.2021
Effettuazione
versamenti in
acconto sospesi
per l’emergenza
Coronavirus
I soggetti colpiti dall’emergenza sanitaria da
COVID-19 che hanno beneficiato della sospensione
dei versamenti in acconto (es. IRPEF, IRES, IRAP,
cedolare secca, IVIE e IVAFE) che scadevano il
30.11.2020, devono effettuare, senza applicazione
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di sanzioni e interessi, i versamenti sospesi:
· in un’unica soluzione;
· oppure mediante rateizzazione fino a un massimo
di 4 rate mensili di pari importo, a partire dal
30.4.2021.
30.4.2021
Versamenti saldo
IRAP 2019 e primo
acconto IRAP 2020
I soggetti con ricavi o compensi del 2019 non
superiori a 250 milioni di euro, diversi da
intermediari finanziari e imprese di assicurazione,
devono effettuare il versamento dell’importo del
saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020:
· non effettuato per errata applicazione dei
limiti e delle condizioni previsti dalla
comunicazione della Commissione europea
19.3.2020 C(2020) 1863 final relativa al “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19” e successive modificazioni;
· senza applicazione di sanzioni e interessi.
30.4.2021
Imposta di bollo
documenti informatici
I contribuenti con periodo d’imposta coincidente
con l’anno solare devono versare l’imposta di
bollo:
· dovuta per l’anno 2020 in relazione ai
documenti (diversi dalle fatture elettroniche) o
registri emessi o utilizzati in forma informatica;
· mediante il modello F24, da presentare con
modalità esclusivamente telematiche;
· secondo le modalità stabilite dalla ris. Agenzia
delle Entrate 2.12.2014 n. 106.
30.4.2021
Dichiarazione
annuale IVA
I contribuenti titolari di partita IVA devono
presentare la dichiarazione annuale IVA:
· relativa all’anno 2020 (modello IVA 2021);
· esclusivamente in via telematica (direttamente
o avvalendosi degli intermediari abilitati).
Gli eventuali crediti IVA possono essere utilizzati
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in compensazione nel modello F24, per un importo
superiore a 5.000,00 euro, a decorrere dal decimo
giorno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione con il visto di conformità o la
sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo
esonero in base al regime premiale ISA).
30.4.2021
Opzione liquidazione
IVA di gruppo
Le società ed enti controllanti che intendono
avvalersi dal 2021 del regime di liquidazione
dell’IVA di gruppo, ai sensi art. 73 co. 3 del DPR
633/72, devono comunicare l’opzione:
· all’Agenzia delle Entrate;
· mediante la compilazione del quadro VG della
dichiarazione IVA relativa al 2020 (modello IVA
2021).
30.4.2021
Regolarizzazione
dichiarazioni e
versamenti IVA
I contribuenti titolari di partita possono regolarizzare,
mediante il ravvedimento operoso, con la
riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:
· l’infedele presentazione della dichiarazione
IVA relativa al 2019 (modello IVA 2020);
· gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti
IVA del 2020.
Possono essere regolarizzate anche le violazioni
commesse:
· nell’anno 2019, con riduzione delle sanzioni
ad un settimo del minimo;
· nelle annualità antecedenti, con riduzione
delle sanzioni ad un sesto del minimo.
Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:
· il versamento degli importi non versati, degli
interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per
le diverse violazioni;
· la presentazione delle eventuali dichiarazioni
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integrative.
30.4.2021
Trasmissione
dati operazioni con
l’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia,
devono trasmettere in via telematica all’Agenzia
delle Entrate i dati relativi alle operazioni di
cessione di beni e di prestazione di servizi:
· effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia,
in relazione ai documenti emessi nei mesi di gennaio,
febbraio e marzo 2021;
· ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in
relazione ai documenti comprovanti l’operazione
ricevuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo
2021.
La comunicazione non riguarda le operazioni per le
quali:
· è stata emessa una bolletta doganale;
· siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
30.4.2021
Trasmissione
dati operazioni
di commercio
elettronico
I soggetti passivi IVA che facilitano le vendite a
distanza di beni tramite un’interfaccia elettronica
(quale un mercato virtuale, una piattaforma o mezzi
analoghi) devono trasmettere in via telematica
all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle vendite
a distanza:
· di beni importati o di beni all’interno
dell’Unione europea;
· effettuate dall’1.1.2021 al 31.3.2021.
30.4.2021
Presentazione
modelli TR
I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale
devono presentare all’Agenzia delle Entrate il
modello TR:
· relativo al trimestre gennaio-marzo 2021;
· utilizzando il modello approvato dall’Agenzia
delle Entrate.
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Il credito IVA trimestrale può essere:
· chiesto a rimborso;
· oppure destinato all’utilizzo in compensazione
nel modello F24.
Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali
per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è
obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità
o la sottoscrizione dell’organo di revisione
legale (salvo esonero in base al regime premiale
ISA).
La presentazione del modello deve avvenire:
· in via telematica;
· direttamente, o avvalendosi degli intermediari
abilitati.
30.4.2021
Credito d’imposta
gasolio per
autotrazione
Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per
con-to proprio o di terzi devono presentare alla
competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
la domanda per ottenere il credito d’imposta:
· in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione;
· con riferimento al trimestre gennaio-marzo
2021.
Il credito d’imposta può essere:
· chiesto a rimborso;
· oppure destinato all’utilizzo in compensazione
nel modello F24.
30.4.2021
Documentazione
spese per contributi
investimenti
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di
terzi devono trasmettere al soggetto gestore, entro
le ore 16.00, tramite l’apposita piattaforma inLeading
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autotrasportatori formatica:
· la documentazione comprovante l’avvenuto
perfezionamento degli investimenti per il rinnovo e
l’adeguamento tecnologico del parco veicolare e
per l’acquisizione di beni strumentali per il trasporto
intermodale, ai sensi del DM 12.5.2020 n.
203 e del DM 7.8.2020;
· al fine di ottenere la concessione dei contributi
in base alle domande presentate dall’1.10.2020 al
16.11.2020 (primo periodo di incentivazione).
30.4.2021
Registrazione
contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
· alla registrazione dei nuovi contratti di
locazione di immobili con decorrenza inizio mese
di aprile 2021 e al pagamento della relativa imposta
di registro;
· al versamento dell’imposta di registro anche
per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione
con decorrenza inizio mese di aprile 2021.
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello
RLI” approvato con il provv. Agenzia delle
Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio
utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi
identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi
codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
30.4.2021
Presentazione
istanze agevolazioni
investimenti in start up
e PMI innovative
Le start up innovative e le PMI innovative devono
presentare al Ministero dello sviluppo economico
l’apposita istanza:
· relativa ai conferimenti in denaro a titolo di
capitale sociale effettuati nel corso dell’anno 2020
e fino al 28.2.2021, ai fini del riconoscimento in
capo al soggetto investitore della detrazione IRPEF
al 50%;
· utilizzando il modello approvato dal
Ministero;
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· tramite l’apposita piattaforma informatica
disponibile sul sito del Ministero.
30.4.2021
Rendiconto annuale
delle ONLUS
Le ONLUS, diverse dalle società cooperative, con
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare,
devono redigere un apposito documento:
· che rappresenti adeguatamente la situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente, distinguendo
le attività direttamente connesse da
quelle istituzionali;
· in relazione all’anno 2020.
L’omissione dell’adempimento in esame comporta
la decadenza dai benefici fiscali.
30.4.2021
Rendiconto
sulle raccolte
pubbliche di fondi
Gli enti non commerciali, con periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare, che effettuano
raccolte pubbliche di fondi, devono redigere, in
aggiunta al rendiconto annuale economico e
finanziario, un apposito e separato rendiconto:
· dal quale devono risultare le entrate e le spese
relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione;
· in relazione all’anno 2020.
30.4.2021
Rendiconto sulle
manifestazioni
sportive
dilettantistiche
Le associazioni sportive dilettantistiche, con
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare,
devono redigere un apposito rendiconto:
· dal quale risultino le entrate e le spese relative
a ciascuna manifestazione nell’ambito della quale
vengono realizzati i proventi che non concorrono a
formare il reddito imponibile;
· in relazione all’anno 2020.
30.4.2021
Correzione elenchi
5 per mille
Gli enti di volontariato, le ONLUS, le associazioni
di promozione sociale, le altre associazioni o
fondazioni riconosciute che operano in determinati
settori devono richiedere alla Direzione Regionale
dell’Agenzia delle Entrate territorialmente
competente la correzione degli errori contenuti nell’elenco
dei soggetti beneficiari della ripartizione
del 5 per mille dell’IRPEF, pubblicato dall’Agenzia
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delle Entrate sul relativo sito entro il 20.4.2021, a
seguito delle domande presentate entro il
12.4.2021.
30.4.2021
Correzione elenchi
5 per mille
Le associazioni sportive dilettantistiche, in
possesso dei previsti requisiti, devono richiedere al
CONI la correzione degli errori contenuti nell’elenco
dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5
per mille dell’IRPEF, pubblicato sul relativo sito
entro il 20.4.2021, a seguito delle domande
presentate entro il 12.4.2021.
30.4.2021
Comunicazione
compensi attività
mediche e
paramediche
Le strutture sanitarie private devono comunicare
all’Agenzia delle Entrate, in relazione all’anno
2020:
· l’ammontare dei compensi complessivamente
riscossi in nome e per conto di ciascun esercente
attività di lavoro autonomo mediche e paramediche,
per le prestazioni rese all’interno delle proprie
strutture;
· il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun
esercente attività di lavoro autonomo mediche e
paramediche.
La comunicazione deve avvenire:
· in via telematica;
· utilizzando il modello “SSP”.
30.4.2021
Comunicazione
dati catastali
I soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento
dei rifiuti urbani devono comunicare all’Agenzia
delle Entrate, in via telematica, le variazioni dei
dati relativi agli immobili insistenti sul territorio
comunale:
· intervenute nell’anno 2020;
· acquisite nell’ambito dell’attività di gestione.
30.4.2021
Comunicazioni
all’Anagrafe tributaria
Le imprese assicuratrici, gli istituti, le società e gli
altri soggetti obbligati devono provvedere ad
effettuare le previste comunicazioni di dati all’Anagrafe
tributaria (es. premi di assicurazione, somme
liquidate ai danneggiati, contratti di
somministrazione di energia elettrica, acqua o gas,
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contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare,
ecc.).
Le comunicazioni:
· riguardano i dati relativi al 2020;
· devono essere effettuate in via telematica
(direttamente oppure, ove previsto, avvalendosi
degli intermediari abilitati).
30.4.2021
Versamento contributo
revisori
enti locali
I soggetti iscritti nell’Elenco dei revisori dei conti
degli enti locali devono:
· versare il contributo annuale per la tenuta dell’Elenco,
pari a 25,00 euro, mediante bollettino postale;
· inserire le coordinate del proprio versamento
nell’apposito sito Internet.
30.4.2021
Compensazione crediti
verso lo Stato
Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a
spese dello Stato devono:
· esercitare l’opzione, per l’anno 2021, per
l’utilizzo dei crediti in compensazione nel modello
F24, per il pagamento dei propri debiti fiscali e dei
contributi previdenziali per i dipendenti;
· dichiarare la sussistenza dei requisiti per la
suddetta compensazione.
L’esercizio dell’opzione avviene:
· attraverso la piattaforma elettronica di
certificazione;
· con riferimento a ciascuna fattura, per l’intero
importo della stessa.
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