Con la circolare n. 63/2021 del 14/04/2021, l’INPS ha fornito le istruzioni concernenti la fruizione
del congedo di cui all’art. 2 del DL 30/2021 (ribattezzato “Congedo 2021 per genitori”).
Il nuovo congedo, fruibile dal 13 marzo e fino al prossimo 30 giugno 2021, spetta ai soli genitori
lavoratori dipendenti, anche affidatari o collocatari, per figli di età inferiore ai 14 anni. Può essere
fruito da uno solo dei genitori o da entrambi, ma non negli stessi giorni. Si ricorda che sono
indennizzabili le sole giornate lavorative nella misura del 50% della retribuzione e con
riconoscimento di contribuzione figurativa.
I requisiti richiesti ai fini della fruizione della misura per i figli non disabili gravi sono: la
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in corso; l’impossibilità di svolgere la prestazione
lavorativa in modalità agile; l’età minore di 14 anni del figlio convivente che abbia un’infezione da
COVID-19 o per il quale sia stata sospesa la didattica in presenza o sia stata disposta dall’ASL la
quarantena da contatto ovunque avvenuto.
Quanto, invece, ai figli con grave disabilità, non opera il limite di 14 anni di età e non è necessaria
la convivenza, ma è sempre richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in corso,
l’impossibilità di svolgere la prestazione in modalità agile e, in aggiunta alle ipotesi di infezione,
sospensione della didattica e quarantena di cui sopra, anche l’iscrizione a scuole – di ogni ordine e
grado – per le quali sia stata disposta la sospensione della didattica in presenza o la chiusura dei
centri diurni a carattere assistenziale in cui risultino ospitati i figli.
Si riportano di seguito i casi di compatibilità tra il Congedo 2021 per genitori con figli infetti da
SARS Covid-19, in quarantena da contatto, con attività didattica in presenza sospesa o con
chiusura dei centri diurni assistenziali e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore
convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento.
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c.d. “zone rosse”, per altro figlio non convivente o per un figlio con disabilità grave, anche avuto
con lo stesso genitore. A tal proposito si ricorda che l’INPS, con la circolare n. 2/2021, aveva
chiarito che per la fruizione del congedo di cui al citato art. 22-bis non è necessaria la convivenza
con il figlio per cui si chiede il beneficio.
Di seguito si riportano invece i casi di incompatibilità tra il Congedo 2021 e le altre tipologie di
assenza:
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