Il Ministero della Salute, con la circ. n. 15127 (“Indicazioni per la riammissione in servizio dei
lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”), fornisce indicazioni procedurali a datori
di lavoro e dipendenti con riguardo alla riammissione in servizio dopo l’assenza per malattia
COVID-19 e alla certificazione che il lavoratore stesso deve produrre al datore di lavoro, alla luce
del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” siglato lo scorso 6 aprile
2021.
Nel dettaglio, la circolare distingue diverse fattispecie, dalle quali scaturiscono differenti
adempimenti.
La prima riguarda i lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero. In questo caso,
indipendentemente dalla durata della malattia, il medico competente, se nominato, effettua la visita
medica prevista dall’art. 41 comma 2 lett. e-ter) del DLgs. 81/08, ovverosia la visita medica
precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60
giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione (anche per valutare profili specifici
di rischiosità).
La circolare analizza poi i lavoratori risultati positivi al virus, sia con sintomi non gravi che
asintomatici. Nel primo caso i lavoratori possono rientrare in servizio dopo un periodo di
isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi. Il rientro è comunque subordinato a un
test molecolare negativo effettuato dopo almeno 3 giorni senza sintomi. Nel secondo, vale a dire
per i lavoratori asintomatici, il rientro è possibile dopo un periodo di isolamento di almeno 10
giorni dalla comparsa della positività. Anche in questo caso è necessario un test molecolare
negativo.
In questi due casi, ai fini del reintegro, il lavoratore deve trasmettere telematicamente al datore di
lavoro, tramite il medico competente (ove nominato), la certificazione di avvenuta
negativizzazione.
Per i lavoratori positivi a lungo termine (oltre il ventunesimo giorno), la circolare in commento
precisa che saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o
antigenico. Il lavoratore dovrà inviare il referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro,
per il tramite del medico competente.
Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la
negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile,
dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico
curante.
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L’ultima fattispecie riguarda il lavoratore che sia in contatto stretto con un positivo. Il lavoratore è
riammesso in servizio dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il
caso positivo e essersi sottoposto al tampone con esito negativo. Il lavoratore informa poi il datore
di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o informazione aggiuntiva.
Anzio, 30/04/2021
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