Si informano i clienti che con il DL 127/2021 è stato esteso l’obbligo del “Green Pass” a tutti i dipendenti del settore privato.
– DURATA: dal 15.10.2021 al 31.12.2021 salvo proroga dello stato di emergenza sanitaria.
– CHI E’ OBBLIGATO: chiunque, sia autonomi che dipendenti, svolga un’attività nel settore privato. L’obbligo è esteso anche ai lavoratori domestici.
Esclusi:
– Esenti da campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica:
– Lavoratori in smart working purchè il lavoro agile non sia utilizzato per fini elusivi.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO:
– il datore di lavoro ha l’obbligo di controllo dei dipendenti che accedono ai luoghi di lavoro.
– Devono definire le modalità operative dei controlli che devono essere effettuati prima dell’accesso al luogo di lavoro;
– Individuare un soggetto deputato al controllo;
– Effettuare, tramite il soggetto incaricato, i controlli sui dipendenti. Tali controlli possono essere fatti anche a campione.
SANZIONI:
Sia il datore di lavoro che il lavoratore sono soggetti a sanzioni:
– Lavoratore: il lavoratore sprovvisto di green pass è considerato un assente ingiustificato e per tali giornate non ha diritto alla maturazione di
– Ferie
– Contributi
– Retribuzione
– Solo per aziende con meno di 15 dipendenti è prevista, altresì, la possibilità di poter sospendere il dipendente dopo 5 giornate di assenza ingiustificata a fini sostituivi, per non oltre 10 giorni prorogabile solo una volta e comunque non oltre il 31.12.2021.
Il lavoratore non munito di green pass e sospeso ha comunque diritto alla conservazione del posto di lavoro e le assenze ingiustificate non possono essere computate ai fini del licenziamento disciplinare.
Le sanzioni previste per il lavoratore in caso di inosservanza di obbligo del green pass sono: