CIRCOLARE N°20/2020 – TAX CREDIT ESTERNO
Viene definito Tax Credit Esterno, il credito di imposta che spetta all’investitore esterno (ovvero per imprese esterne alla filiera cinematografica) che fornisce un apporto di capitale alla realizzazione di un film che abbia ottenuto il requisito di eleggibilità culturale/nazionalità italiana presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Il beneficio fiscale è pari al 30% dell’apporto fornito (40% nel caso di assegnazione di contributi selettivi).
Per ottenere il requisito di eleggibilità culturale/nazionalità italiana l’impresa produttrice deve effettuare una specifica istruttoria tecnica, ricorrendo se necessario al parere della Commissione per la cinematografia. Se entro il mese successivo alla richiesta di riconoscimento non interviene un provvedimento di diniego, il film ottiene automaticamente l’eleggibilità culturale.
Il contratto consentito per accedere a tali benefici è l’associazione in partecipazione. Una volta siglato il contratto, l’investitore esterno è inserito nell’assetto produttivo dell’opera finanziata ai fini dell’ottenimento del beneficio fiscale.
Condizioni
- A pena di decadenza, Il Tax credit esterno spetta a condizione che gli obblighi di comunicazione delle imprese di produzione cinematografica siano integrati, entro 30 giorni dalla sottoscrizione e registrazione dei contratti di associazioni in partecipazione e comunque al massimo entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film.
- Il Tax credit esterno spetta, inoltre, a condizione che:
- a) gli apporti siano interamente indicati nel piano finanziario a copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo di produzione del film;
- b) gli apporti rappresentino almeno il 5 per cento del costo eleggibile di produzione;
- c) gli importi riconosciuti all’impresa esterna a titolo di restituzione dell’apporto non superino il 70 per cento dell’apporto stesso, ovvero non superino il 60 per cento dell’apporto stesso a seconda che si spetti il 30% o 40% di Tax credit. Fondamentalmente, per l’investitore esterno, il recupero reso possibile dal Tax credit e dalla restituzione del capitale da parte del Produttore non può superare il 100% dell’importo investito;
- d) ai fini della restituzione dell’apporto nonché del riconoscimento di utili all’investitore esterno, siano utilizzati esclusivamente proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell’opera, di pertinenza del produttore, non inseriti nel piano finanziario a copertura del costo complessivo di produzione e maturati, a prescindere dal momento dell’incasso, dopo l’ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico; ai fini della restituzione dell’apporto nonché del riconoscimento degli utili sono utilizzabili i proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell’opera in Paesi diversi dall’Italia, non inseriti nel piano finanziario, maturati non prima di trenta giorni successivi alla data di stipula del contratto di associazione in partecipazione;
- e) gli apporti siano versati e i relativi contratti registrati entro la data della presentazione della richiesta di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161;
- f) la restituzione totale ovvero parziale dell’apporto all’impresa esterna, nei limiti di quanto indicato nel presente articolo, non avvenga prima di tre mesi decorrenti dalla data di ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico;
- g) almeno l’80 per cento degli apporti risultino spesi sul territorio nazionale secondo le disposizioni sul calcolo delle spese sostenute sul territorio italiano ai fini del vincolo della territorialità previste nel decreto emanato ai sensi dell’art. 15 della legge n. 220 del 2016.
- Nel caso di produzioni associate tra due o più coproduttori, le suddette condizioni si applicano pro quota ad ogni singolo coproduttore.
- Il tax credit esterno non è cedibile.
- L’investimento può essere effettuato anche indirettamente per il tramite di gruppi di investimento collettivo nell’audiovisivo. In tal caso, il credito d’imposta spetta al gruppo di investimento collettivo ovvero, in alternativa ai singoli investitori, in misura proporzionale agli investimenti effettuati nei gruppi, come risultanti dal bilancio approvato relativo all’esercizio in cui è effettuato l’investimento agevolato. È fatto obbligo ai gruppi di comunicare alla DG Cinema gli investimenti effettuati, allegando apposita certificazione attestante i contratti stipulati con gli investitori, che devono essere redatti in forma scritta e regolarmente registrati.
- Gli investimenti rilevano, per i singoli investitori, nel medesimo periodo d’imposta in cui avrebbero rilevato se effettuati dai gruppi per conto proprio. Per i gruppi di investimento che investono in opere cinematografiche, il limite di 1.000.000 di cui al comma 1 è innalzato a 4.000.000.
- La base di calcolo del credito d’imposta riservato alle imprese esterne corrisponde all’apporto in denaro eseguito e versato in esecuzione dei contratti di associazione in partecipazione stipulati, ai sensi dell’art. 2549 del codice civile, con il produttore cinematografico entro la quota massima del 49 per cento del costo eleggibile di produzione del film.
Richiesta preventiva
- A pena di decadenza, il credito d’imposta alle imprese esterne spetta a condizione che la richiesta preventiva prevista per le opere cinematografiche sia presentata, ovvero la stessa sia integrata, entro 30 giorni dalla data registrazione dei contratti di associazione in partecipazione, e comunque non oltre la data di richiesta di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, qualora tale richiesta sia effettuata antecedentemente al suddetto termine di 30 giorni. Nel caso in cui la presentazione della richiesta del nulla osta di proiezione in pubblico del film, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, avvenga prima della scadenza di 30 giorni, gli adempimenti di cui sopra devono essere effettuati entro la data di richiesta di rilascio del suddetto nulla osta di proiezione in pubblico.
- La richiesta preventiva deve contenere i seguenti elementi:
- a) il contratto registrato di associazione in partecipazione redatto sulla base dei modelli predisposti dalla DG Cinema, ovvero sulla base delle linee guida predisposte dalla DG Cinema medesima;
- b) le generalità delle imprese esterne che eseguono gli apporti, incluso il rispettivo codice fiscale, l’ammontare degli apporti concordati e il credito d’imposta ad essi spettante;
- c) la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa di produzione cinematografica e del legale rappresentante dell’investitore esterno, redatta ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l’assetto economico e finanziario dell’associazione in partecipazione;
- d) il piano finanziario preventivo, contenente l’indicazione e l’ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di produzione del film; il piano finanziario deve includere l’intero ammontare dell’apporto in denaro dell’investitore esterno;
- e) la dichiarazione da parte dell’impresa di produzione cinematografica e dell’investitore esterno che attesti che le suddette imprese non ricadono nelle situazioni preclusive indicate all’art. 25, comma 3 del decreto Tax credit;
- f) la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa di produzione, rilasciata ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di osservanza dei contratti collettivi nazionali di categoria.
- Entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta preventiva prevista per le opere cinematografiche dal decreto emanato ai sensi dell’art. 15 della legge n. 220 del 2016, la DG Cinema, verificata la disponibilità delle risorse, comunica il riconoscimento o il mancato riconoscimento dell’eleggibilità culturale del film ai sensi del citato decreto.
Richiesta definitiva
- A pena di decadenza, il credito d’imposta, spetta a condizione che entro i termini previsti per le opere cinematografiche dal decreto emanato ai sensi dell’art. 15 della legge n. 220 del 2016, l’impresa di produzione cinematografica presenti alla DG Cinema la richiesta definitiva prevista nel decreto medesimo; le richieste presentate prima dell’ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico del film, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, sono inammissibili. La richiesta deve contenere i seguenti elementi:
- a) il piano finanziario definitivo, contente l’indicazione e l’ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di produzione del film, e che includa l’intero ammontare dell’apporto in denaro dell’impresa esterna. Il piano finanziario definitivo deve contenere una dichiarazione, redatta dal legale rappresentante dell’impresa di produzione cinematografica ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che i flussi economici e finanziari relativi all’associazione in partecipazione sono debitamente indicati nelle scritture contabili della società;
- b) la ricevuta di versamento dell’apporto in denaro da parte dell’impresa esterna per la produzione del film;
- c) la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa di produzione, rilasciata ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di osservanza dei contratti collettivi nazionali di categoria;
- d) la suddivisione dell’utilizzo del credito d’imposta da parte dell’impresa esterna, per l’esercizio finanziario in corso al momento del riconoscimento da parte della DG Cinema del credito spettante, e nei due esercizi successivi.
- L’impresa di produzione, entro trenta giorni dall’effettuazione del trasferimento dall’impresa di produzione cinematografica all’associato delle risorse finanziarie relative all’accordo di associazione in partecipazione, trasmette alla DG Cinema la documentazione bancaria comprovante il trasferimento medesimo.
- Entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta definitiva prevista per le opere cinematografiche dal decreto emanato ai sensi dell’art. 15 della legge la DG Cinema, verificata la disponibilità delle risorse, comunica, anche alle imprese esterne, l’importo del credito loro spettante. Gli importi dei crediti d’imposta spettanti riconosciuti ai sensi del presente articolo sono fruibili, da parte delle imprese, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla data di comunicazione di cui al periodo precedente.
- Il credito d’imposta deve essere comunque utilizzato da parte dell’impresa esterna entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui la DG Cinema ha effettuato la comunicazione in merito al riconoscimento del credito d’imposta.
In particolare, il credito di imposta non è riconosciuto o decade:
- a) in caso di clausole contrattuali ovvero di pattuizioni collaterali al contratto di associazione in partecipazione tra l’impresa di produzione e l’impresa esterna volte a rendere inefficaci le condizioni e a ridurre ovvero eliminare l’effettiva partecipazione, da parte degli associati, al rischio economico e finanziario relativo alla realizzazione e allo sfruttamento economico del film;
- b) qualora l’apporto in denaro dell’investitore esterno non sia utilizzato interamente da parte dell’impresa di produzione a copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di produzione del film;
- c) nel caso in cui nelle scritture contabili delle imprese non siano debitamente indicati i flussi economici e finanziari relativi all’associazione in partecipazione.
Scritture contabili per l’associato
- A) Stipula del contratto di associazione in partecipazione redatto sulla base dei modelli predisposti dalla DG Cinema, ovvero sulla base delle linee guida predisposte dalla DG Cinema medesima.
Nel momento in cui viene stipulato il contratto l’associato rileva un debito nei confronti dell’associante per l’impegno assunto. Inoltre rileva un credito nei confronti dell’associante relativamente alla somma di denaro che dovrà essergli restituita al termine del contratto.
Crediti v/associante XXXX
Debiti v/associante XXXX
La voce Crediti v/associante va portata in bilancio, a seconda della sua natura:
– tra le immobilizzazioni finanziarie, come crediti verso altri (B.III.2.d dell’Attivo dello Stato Patrimoniale);
– nell’attivo circolante come crediti verso altri (C.II.5 dell’Attivo dello Stato Patrimoniale).
Poiché, di norma, essi rappresentano dei crediti di finanziamento la collocazione tra le immobilizzazioni finanziarie appare in linea di massima preferibile.
La voce Debiti v/associante va portata in bilancio tra gli altri debiti del passivo (D.14 del passivo dello Stato Patrimoniale).
- B) Versamento della somma dovuta (emissione fattura associante esclusa Iva ai sensi art. 2 lett. a DPR 633/72).
Nel momento in cui l’associato effettua il versamento della somma dovuta, in contabilità dovrà chiudere il debito verso l’associante nel modo seguente:
Debiti v/associante XXXX
Banca c/c XXXX
- C) Maturazione del credito d’imposta (tax credit)
Nel momento in cui il MIBAC comunica la concessione del tax credit oppure in caso di silenzio assenso, il credito di imposta si intende spettante nella misura indicata nell’istanza (30% o 40% dell’apporto). L’associato in contabilità dovrà rilevare il credito d’imposta nel modo seguente:
Crediti tributari (S.P. II-5bis) XXXX
Altri ricavi (C.E. A5) XXXX
Man mano che il tax credit viene utilizzato in compensazione, la rispettiva voce di stato patrimoniale (II-5bis) andrà a ridursi.
- D) Approvazione del rendiconto
Nel momento in cui viene approvato il rendiconto l’associato dovrà rilevare un credito verso l’associante per la quota di utili a lui spettante. La registrazione da fare sarà:
Associante c/competenze XXXX
Proventi da associazione in partecipazione XXXX
Il conto Associante c/competenze va portato nell’attivo circolante tra i crediti verso altri (C.II.5 dell’Attivo dello Stato Patrimoniale).
Il conto Proventi da associazione in partecipazione va portato nel Conto economico tra gli Altri proventi finanziari (C.16.d del Conto Economico).
- E) Conclusione del contratto (emissione fattura associato esclusa Iva ai sensi art. 2 lett. a DPR 633/72)
Al momento della conclusione del contratto si avrà la restituzione, da parte dell’associante, della somma apportata dall’associato. Quindi l’associato dovrà rilevare la chiusura del credito vantato nei confronti dell’associante. La scrittura sarà:
Banca c/c XXXX
Crediti v/associante XXXX
- F) Minusvalenze patrimoniali
Nel caso in cui al termine del contratto di associazione in partecipazione, non ci sarà la restituzione dell’intero capitale apportato, la scrittura sarà:
Minusvalenze patrimoniali XXXX
Crediti v/associante XXXX
Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Roma, 24/09/2020