La decisione dell’INPS, dietro conforme parere ministeriale, evita che molti lavoratori possano
essere esclusi dagli ammortizzatori sociali
Anche i lavoratori in forza al 4 gennaio 2021 possono accedere ai trattamenti di integrazione
salariale legati all’emergenza sanitaria previsti dall’art. 1 commi da 299 a 305 della L. 178/2020
(legge di bilancio 2021). Questo è il chiarimento di maggior rilievo fornito dall’INPS con la
circolare n. 28, attraverso la quale sono state riepilogate le novità apportate dalla legge di bilancio
2021 in materia di ammortizzatori sociali e misure di sostegno al reddito.
L’art. 1 comma 300 della L. 178/2020 riconosce ai datori di lavoro che sospendono o riducono
l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 la
possibilità di richiedere la CIGO, l’assegno ordinario ovvero la CIG in deroga (di cui agli artt.
da 19 a 22-quinquies del DL 18/2020 convertito) per una durata massima di 12 settimane.
Rispetto alle precedenti normative, la legge di bilancio 2021 differenzia l’arco temporale in cui è
possibile collocare le citate 12 settimane, ovverosia: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021
e il 31 marzo 2021 per i trattamenti CIGO; nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30
giugno 2021 per l’assegno ordinario e la CIG in deroga.
L’accesso ai predetti trattamenti è consentito anche ai datori di lavoro che non hanno mai
presentato domanda di integrazione salariale COVID-19.
Inoltre, le predette 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con
causale COVID-19 nei suddetti periodi. Di conseguenza, i periodi di integrazione salariale
precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’art. 12 del DL 137/2020 collocati, anche
parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12
settimane previste dal comma 300.
Con riferimento alla CISOA (Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli), l’art. 1 comma 304
prevede la possibilità di richiedere ulteriori 90 giorni all’interno dell’arco temporale compreso tra
il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, in deroga al requisito dell’anzianità lavorativa di 181
giornate nell’anno solare di riferimento presso l’azienda richiedente la prestazione. Sul punto,
l’Istituto conferma la possibilità di presentare richiesta di accesso ai nuovi trattamenti, utilizzando
la nuova causale “CISOA L. 178/20”, anche se non sono state presentate precedenti domande con
causale “CISOA DL RILANCIO”.
Come accennato in premessa, la novità di maggior rilievo riguarda i lavoratori che possono
accedere ai suddetti trattamenti. L’art. 1 comma 305 della L. 178/2020 prevede, infatti, che i
benefici di cui ai commi da 299 a 314 siano riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti
dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza il 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della
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legge di bilancio 2021). Tale previsione era stata confermata anche dallo stesso Istituto
previdenziale con il messaggio n. 406.
Tuttavia, tenuto conto che in alcuni settori (come ad esempio quello agricolo) le assunzioni a
tempo determinato avvengono annualmente e considerata la collocazione temporale dei primi tre
giorni dell’anno 2021 (ovverosia 1° gennaio festivo, 2 e 3 gennaio sabato e domenica), l’INPS
precisa che l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19 è consentito ai lavoratori
che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 4 gennaio
2021 (primo giorno lavorativo dell’anno). Tale decisione, presa dall’Istituto dietro parere
favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, permette di evitare che molti
lavoratori possano essere esclusi dai trattamenti di integrazione salariale.
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