Dal 1° gennaio è in vigore la Legge di Bilancio 2021, che contiene provvedimenti in materia di
lavoro, di seguito sintetizzati.
Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo
Il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi
per motivi economici è esteso fino al 31 marzo 2021.
Il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:
- dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della
società senza continuazione, anche parziale, dell’attività; - in caso di fallimento;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto
di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è
comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi).
Rinnovo dei contratti a tempo determinato
I contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di
12 mesi e per una sola volta – anche in assenza di causale fino al 31 marzo 2021. Resta fermala
durata massima complessiva del contratto a termine di 24 mesi.
Entro il 31 marzo 2021, è prevista la possibilità di non applicare l’obbligo del cd. stop & go e
cioè di quel periodo di vacanza obbligatoriamente previsto tra due contratti di lavoro a tempo
determinato.
Proroga CIG Covid
Gli ammortizzatori sociali per emergenza epidemiologica da Covid-19 possono essere richiesti per
ulteriori 12 settimane (gratuite) collocate nel periodo compreso tra: - il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
- il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa
integrazione in deroga.
Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19.
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I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del Decreto
Ristori collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove
autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.
I predetti benefici sono riconosciuti a tutti i lavoratori in forza al 1° gennaio 2021.
Esonero contributivo alternativo alla cassa Covid
I datori di lavoro privati che non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale possono
beneficiare di un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un
periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è attribuito nei limiti
delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020.
ISCRO
L’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), è previsa in favore dei
soggetti iscritti alla gestione separata inps, che esercitano per professione abituale attività di lavoro
autonomo e non titolari di trattamento pensionistico e non beneficiari di reddito di cittadinanza.
L’indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle
Entrate e viene erogata dall’INPS in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di 250 euro a un
massimo di 800 euro al mese.
La domanda per accedere all’indennità deve presentata, in via telematica, all’INPS, entro il
termine, fissato a pena di decadenza, del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
Per poter presentare domanda, occorre: - essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data della richiesta, per l’attività che ha
dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso; - avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la richiesta, inferiore al 50%
della media dei redditi dei 3 ulteriori anni precedenti; - aver dichiarato nell’anno precedente la richiesta un reddito non superiore a 8.145 euro;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.
La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.
Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 35
L’assunzione a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in
contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, di giovani fino a 35 anni prevede
l’esonero contributivo del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000
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euro annui.
Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo
massimo di 48 mesi.
Sgravio contributivo per l’assunzione di donne
Per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne prive di un
lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, effettuate nel 2021 e nel 2022, è riconosciuto un
esonero nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con
esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di
assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della
differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori
mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Decontribuzione Sud
E’ previsto per il periodo 2021-2029, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro
del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia.
Lo sgravio è pari: - al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
- al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
- al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
Per l’applicazione degli sgravi previsti dalla Legge di Bilancio siamo in attesa delle circolari
applicative e dispositive dell’Inps e del MLPS.
Congedo paternità
La durata del congedo di paternità è esteso da 7 a 10 giorni per il 2021.
Il padre può astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in
relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
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Lavoratori fragili
Per i lavoratori dipendenti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medicolegali,
attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie
oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del
riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità si estende al periodo dal 1° gennaio 2021
al 28 febbraio 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero.
Inoltre, è stato disposto che i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in
modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima
categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di
specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Sospensione dell’obbligo di assunzione disabili
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare 19 del 21 dicembre 2021 ha sospeso
l’obbligo di assunzione delle persone con disabilità per le imprese in situazione di crisi aziendale
che fruiscono della cassa integrazione ordinaria, della cassa integrazione in deroga, del fondo
integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterale, in conseguenza dell’emergenza Covid–
19.
L’obbligo a carico del datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per
collocamento mirato territorialmente competenti, si ritiene ripristinato al venir meno della situazione
di crisi assistita dagli strumenti integrativi dettati per l’emergenza Covid-19.
Roma 7 gennaio 2021
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