Il DL Sostegni proroga in modo differenziato i trattamenti di integrazione salariale con causale
emergenziale COVID-19
Trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria con causale COVID-19 fino al prossimo giugno 2021
e assegno ordinario, CIG in deroga e CISOA fino a fine anno.
Sono queste, in estrema sintesi, le principali novità in materia di trattamenti di integrazione salariale
previste nel testo del decreto “Sostegni” (art. 8) approvato nel corso del Consiglio dei Ministri del 19 marzo,
con cui viene di fatto prorogato lo schema di intervento già consolidato con la legge di bilancio 2021 (art.
1 comma 300 e segg. della L. 178/2020).
Procedendo con ordine, il decreto in parola stabilisce che per i datori di lavoro privati che sospendono o
riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è possibile
presentare domanda di concessione del trattamento CIGO di cui agli artt. 19 e 20 del DL 18/2020 per una
durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021. Si ricorda
che le disposizioni presenti nella legge di bilancio fissavano il periodo di fruizione tra il 1° gennaio e il 31
marzo 2021.
Per quanto riguarda invece i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, il
decreto in commento ne concede la fruizione per una durata massima di 28 settimane nel periodo
compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. In questo caso la legge di bilancio 2021 ne prevedeva
l’applicazione per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.
Per tutti i trattamenti indicati in precedenza non si prevede l’applicazione di alcun contributo addizionale,
mentre i lavoratori interessati sono quelli in forza alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni.
Rimangono sostanzialmente invariate – rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente – le modalità
e i termini di presentazione delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale in argomento,
le quali dovranno essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a
quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Va infine evidenziato che il DL “Sostegni” prevede innanzitutto una proroga dal 31 marzo al 30 giugno
2021 del blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi; tale blocco opererà poi fino al 31
ottobre 2021 per i soli datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale in deroga,
assegno ordinario e CISOA con causale emergenziale COVID-19.
Restano comunque confermate le deroghe già attualmente previste in caso di cessazione, fallimento o di
accordo aziendale con il sindacato sulle uscite incentivate.
Sul punto va ricordato che i divieti di licenziamento non trovano applicazione nelle ipotesi già previste dalla
legge di bilancio 2021, come ad esempio nel caso in cui i licenziamenti siano motivati dalla cessazione
definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza
continuazione, anche parziale, dell’attività.
Confermata per tutto il 2021 la deroga sulle causali dei contratti a tempo determinato, al fine di facilitare il
rinnovo dei contratti in scadenza e consentire ai datori di lavoro di effettuare le assunzioni stagionali e
prorogare la durata dei contratti in vista della stagione estiva. Il datore di lavoro può dunque rinnovare e
prorogare i contratti a termine, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta senza indicare le
causali ordinariamente previste, fermo restando il limite massimo di durata pari a 24 mesi.
Anzio 23.03.2021
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